di Andrea Sorgentone
Il P.G. presso la S.C. ha affermato che “L’EURIBOR è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro; non è un tasso fissato dalle Banche, ma è, al contrario, un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da un’agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata (escludendo dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi) dei tassi applicati, nelle operazioni interbancarie, da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee (all’epoca dell’infrazione facevano parte del panel 44 banche)”.
L’errore in cui è incorso il P.G. è al tempo grossolano quanto comune in quanto sia il ceto bancario che la stampa specializzata (si veda www.borsaitaliana.it) definiscono l’ Euribor un tasso interbancario calcolato facendo la media dei tassi forniti dalle banche facenti parte del “panel” previa esclusione dal computo del 15% dei valori piu’ alti e piu’ bassi, al fine di eliminare la quotazioni anomale. In realtà come sarà dimostrato qui di seguito.l’Euribor è quotato diversamente, e per tale ragione fino al 31/3/2019 è stato possibile manipolarlo con quotazioni anomale, e non è un tasso interbancario, anche successivamente alla riforma che ha modificato le modalità di quotazione dei tassi.
Per sapere realmente cos’è è stato l’Euribor fino al 31/3/2019 bisogna consultare i “Codici di Condotta” emessi dall’EMMI fin dal 1997: era il tasso che ogni banca primaria si attendeva da un’altra banca primaria per i depositi interbancari in euro.
Non era quindi:
— né un tasso effettivo, ossia derivante da effettive transazioni;
— né un tasso “d’intenti”, ossia il tasso al quale la banca X in caso di richiesta presterebbe euro.
Era il tasso che una banca si attendeva gli possa essere applicato nel caso in cui richiedesse Euro ad altre banche primarie: facendo un paragone “immobiliare” è il prezzo al quale un acquirente pensa (o spera) di poter acquistare una casa e questo già dimostra come l’Euribor non era un tasso di mercato.
La gestione della procedura di calcolo era affidata dall’EMMI a Thomson Reuters, la quale fino al 31/3/2019 alle ore 10,00 (Europa centrale) assegnava ad ognuna della banche del Panel una pagina privata nelle quali possono essere inserire le quotazioni fino alle 10,45; dalle 10,45 alle 11,00 era possibile correggere eventuali errori di inserimento, che venivano segnalati alle banche da Reuters ed erano trascritti in un diario giornaliero; alle 11.00 Reuters chiudeva la pagina privata e calcolava i tassi per ogni scadenza eliminando non come si pensa comunemente le quotazioni di valore superiore al 85% ed inferiori al 15% rispetto alla media (come affermato dal P.G.) ma escludendo solo un determinato numero di quotazioni, predeterminato in ragione del numero di banche partecipanti alla quotazione: se partecipavano da 17 a 23 banche le quotazioni erano escluse sono 3+3; da 24 a 29 banche le quotazioni erano escluse sono 4+4 e così via, con un meccanismo diverso da quello descritto dal P.G. per il quale erano eliminate le quotazioni superiori al 85% ed inferiori al 15%.
La Comunità Europea, preoccupata dell’integrità dell’indice di riferimento Euribor attraverso l’EBA (European Banking Authority, l’ organismo dell’ UE che dal 1/1/2011 sorveglia il mercato bancario europeo, ed alla quale partecipa anche la Banca d’Italia) ha voluto capire meglio cosa fossero i tassi Euribor, mediante il “Report on the administration and managemend of Euribor” pubblicato l’11/1/2013 nel quale è dimostrato, da una fonte terza ed assolutamente attendibile, che le banche partecipanti al “panel” potevano almeno fino al 31/3/2019 manipolare (lecitamente) i tassi Euribor quotati in una data giornata fornendo all’EMMI quotazioni anomale, sfruttando le pieghe dei regolamenti che, appunto, prevedevano l’eliminazione solo di un numero predeterminato di quotazioni anomale e non di tutte le quotazioni superiori al 85% ed inferiori al 15%.
L’EBA ha infatti analizzato le singole quotazioni effettuate dalle banche del “Panel” ha verificato l’esistenza di alcuni valori anomali, considerati nel “Report” errori da “dita grasse”, ossia errate digitazioni causate dalla goffaggine di un ipotetico operatore il quale, a causa della grandezza delle proprie dita, digiti un tasto invece che l’altro.
L’EBA afferma di aver rilevato quotazioni anomale in diverse occasioni, come il 10/07/2012 quando Bank 2 ha fornito una quotazione dell’Euribor a 2 settimane pari al 1,17% invece di un più probabile 0,17%, congruo sia con le quotazioni del giorno delle altre banche, sia con le quotazioni precedenti.
Come afferma l’EBA se l’asserito errore di digitazione fosse stato rilevato e corretto, il tasso ufficiale Euribor a 2 settimane sarebbe stato pari al 0,170% e non pari al 0,171%.
Bisogna subito chiarire che da parte di banche primarie non è credibile che vi possano essere stati errori di digitazione, anche perché, come già visto, Reuters alle 10,45 di ogni giorno monitora le quotazioni e se rileva valori anomali informa la banca segnalante, che ha tempo fino alle 11,00 per correggere il dato erroneamente trasmesso.
Si puo’, al limite, capire che vi possa essere un errore di trasmissione, ma una volta ricevuto l’alert di Reuters è impossibile che l’errore non sia corretto dalla banca segnalante.
Bisogna quindi ritenere tutte queste quotazioni anomale volontarie, e non meri errori, fatte per sfruttare a proprio favore il fallace metodo di calcolo mediante il quale vengono quotati i tassi Euribor che non esclude tutte le quotazioni anomale (ossia quelle superiori all’85% ed inferiori al 15%) ma solo un numero predeterminato di quotazioni in funzione del numero di banche partecipanti: se partecipano 20 banche vengono escluse le 3 quotazioni superiori e le 3 inferiori.
Un esempio pratico è utile per capire che effetto puo’ avere l’inviare una quotazione anomala: 3 banche quotano un tasso al 2,000%, 3 banche quotano un tasso al 0,001%, 11 banche quotano un tasso al 1,000% ed una quota un tasso del 1000,00% (chiaramente anomalo) saranno escluse le 3 quotazioni allo 0,001% e 2 delle 3 quotazioni al 2,000% ragion per cui la quotazione finale sarà pari al 1,083%.
Senza l’offerta anomala al 1000,00% sarebbero state escluse tutte e tre le quotazioni al 2,000% per cui la media sarebbe stata del 1,000% e non del 1,083%.
Chi fa una quotazione anomala (sia per essere troppo bassa o troppo alta) sa che in tal modo sarà escluso dalla media, ma sa anche che in tal modo farà rientrare nella media la quotazione piu’ alta o piu’ bassa che altrimenti sarebbe stata esclusa, in tal modo garantendosi un aumento o una diminuzione del tasso finale.
Nel caso concreto esaminato dall’EBA il tasso finale, a seguito della quotazione anomala, è cambiato solo dello 0,001%.
Sembra poco ma dimostra che i tassi Euribor finali sono manipolabili anche con una sola quotazione anomala, che il sistema, prima del 31/3/2019, non era in grado di espellere in quanto non venivano escluse tutte le quotazioni superiori al 85% ed inferiori al 15% ma solo un numero predeterminato di esse.
Il P.G. erra anche quando afferma che le quotazioni Euribor sono espressione del mercato interbancario europeo.
Dopo aver nel “Report rilevato le criticità dei tassi Euribor, nelle “Raccomandazioni” ” l’EBA ha consigliato all’EMMI alcuni correttivi da introdurre nel sistema di quotazione e di calcolo, in primis l’utilizzare non quotazioni ideali ma derivanti da transazioni effettive, cosa che l’EMMI ha provato a fare, ma senza successo, dovendo confessare il 4/5/2017 di aver effettuato una sperimentazione (“PRE – LIVE VERIFICATION PROGRAM” -Programma PLV) consistente nella quotazione, per 6 mesi (dal 1/09/2016 al 28/02/2017) del tasso Euribor facendo la media dei tassi realmente applicati sul mercato interbancario europeo da 31 banche primarie dovendo concludere che a causa dell’esiguo numero di transazioni e della loro elevata volatilità (ossia le cospicue differenze di tasso da una all’altra) non era stato possibile ottenere dati (tassi) stabili e che, soprattutto, i tassi relativi alle transazioni effettive erano enormemente diversi da quelli Euribor ufficiali.
Contrariamente a quanto affermato da P.G. è definitivamente provato che i tassi Euribor non sono espressione di un mercato sottostante (unica autorità che può conferire legittimazione) e sono di gran lunga diversi dai tassi effettivamente applicati nelle transazioni effettive.
Il Programma “PLV” dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che quanto meno fino al 28/2/2017 non esisteva alcun mercato interbancario europeo, per la semplice ragione che le banche primarie non si prestavano denaro.
Anche nel 2020, malgrado l’EMMI abbia adottato una procedura “ibrida” per la rilevazione dei tassi euribor, la % di contribuzioni basate su transazioni effettive è bassissima 6,20% per i tassi ad 1 mese; 6,21% per i tassi a 3 mesi; 3,83% per i tassi a 6 mesi; 4,64% per i tassi a 12 mesi, come risulta dalla tabella che segue estratta dallo studio della Banca d’Italia “Quale futuro per i benchmark del mercato monetario in euro?” pubblicato a febbraio 2022.
Solo per i tassi ad 1 settimana le contribuzioni derivanti da transazioni effettive sono rilevanti, essendo pari al 73,25%.
Cio’ significa che se esiste un mercato interbancario è solo per far fronte alle immediate esigenze di cassa, che di norma vengono risolte entro qualche giorno, per cui i tassi a 1/ 3/ 6 / 12 mesi sono una costruzione per lo piu’ teorica, come sarà dimostrato nel paragrafo dedicato alla “nuova” metodologia di calcolo dei tassi Euribor, iniziata gradualmente nel 2° trimestre 2019 ed completata il 28/11/2019.

Venendo al merito per il P.G. le condotte accertate dalla Commissione Antitrust sono consistite in aver concordato invii di tassi Euribor a volte alti, a volte costanti ed a volte bassi, senza che sia provata una concreta manipolazione dei tassi Euribor finali.
Quindi le decisioni rese dall’Antitrust provano solamente i comportamenti accertati e non l’effettiva manipolazione di tutti i tenori e tassi Euribor compresi nell’intervallo compreso tra il 29/9/2005 ed il 30/5/2008.
Sul punto si replica che le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 contengono numerose omissioni, resesi necessarie potendo la diffusione integrale dei documenti arrecare danno all’economia dell’area Euro, per cui non è dato sapere con esattezza quando siano state poste in essere le manipolazioni.
E’ però certo che la manipolazione del tassi Euribor sia stata perpetrata senza soluzione di continuità dal 29/9/2005 al 30/5/2008 (punti 36-40 decisione del 4/12/2013).
Nella decisione del 7/12/2016, al netto degli omissis, sono documentati ben 55 condotte vietate per un totale di 162 giorni di indagine e sono documentati diversi casi (ad esempio nel punto 151 della decisione del 7/12/2016 un operatore afferma di aver conseguito, grazie alla manipolazione, un profitto di ben 265.000 €. in un solo giorno) nei quali un operatore si congratulava con l’altro per l’aiuto prestato, dal quale era conseguito un utile considerevole, a riprova che la manipolazione dei tassi è stata non potenziale ma effettiva.
In ogni caso le sanzioni sono state comminate in ragione del valore dei contratti conclusi dalle banche manipolanti, chiaramente al fine di parametrarle agli utili illegittimi conseguiti a seguito della manipolazione dei tassi Euribor, che è stata sicuramente effettiva in quanto non solo nella nota di stampa del 4/12/2013 è stato chiaramente affermata l’avvenuta manipolazione dei tassi Euribor, ma anche nel Regolamento UE 2016/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sono affermati come avvenuti “gravi casi di manipolazione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse quali l’Euribor”.
Quindi contrariamente a quanto affermato dal P.G. la decisione dell’Antitrust UE ha accertato una manipolazione reale e fattiva dei tassi Euribor.
Questi afferma poi che ai fini della direttiva 104/2014 e del D. Lgs. 3/2017 le decisioni dell’Antitrust costituiscono “prova privilegiata” solo delle condotte illecite ivi accertate e quindi del fatto che alcuni trader si erano accordati per quotare tassi bassi, costanti ed alti.
Prosegue che “in mancanza di prova circa l’incidenza di tali condotte nella concreta determinazione del tasso Euribor appare davvero arduo sostenere la potenziale invalidità dei tassi di interesse che fanno riferimento all’Euribor, e ciò, soprattutto per le banche estranee a tali pratiche illecite. Un’ulteriore limitazione importante è data dall’estensione di detto effetto vincolante che può riguardare esclusivamente la sussistenza della violazione antitrust, o in altri termini del comportamento e della sua valutazione negativa in forza della normativa europea sulla concorrenza, ma non può comprendere l’accertamento del danno e del nesso di causalità, e ciò ai sensi dell’art. 9 della direttiva 104/2014…se è possibile avvalersi dell’istituto processuale de quo in ambito antitrust fondandosi sulla vincolatività delle decisioni della Commissione o dell’AGCM nonché sulla presunzione (peraltro relativa) che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno (Cfr. l’art. 17, par. 2, della Direttiva Danni e l’art. 14, secondo comma, del d.lgs. n. 3/2017), di certo non è possibile obliterare la prova del necessario nesso di causalità tra le pratiche anticoncorrenziali accertate ed il danno presunto subito. Tanto più che, come ricordato dalla Commissione nella decisione oggetto di causa (47) tale pratica concordata ricade nell’art. 101 anche in assenza di effetti anticompetitivi sul mercato. Per ottenere la dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all’Euribor occorre, ove si voglia agire contro soggetti non partecipanti alle accertate condotte, provare che la condotta illecita sanzionata dalla Commissione ha portato ad una alterazione dell’Euribor. Se si assume che tutti i tassi legati all’Euribor debbano essere dichiarati invalidi (per eliminare ogni conseguenza dell’illecito a monte), anche per le banche non coinvolte direttamente nelle pratiche illecite, è necessario dimostrare che i tentativi di manipolazione hanno avuto un qualche sia pur minimo effetto concreto sull’Euribor stesso. In assenza di tale dimostrazione, non sussistono ragioni valide per dichiarare la nullità delle pattuizioni sui tassi che rinviano all’Euribor, ove tale indice non sia stato effettivamente alterato. Con la conseguenza che il caso di specie diverge in maniera significativa da quello esaminato dalle sezioni unite della Corte e risolto nel senso della nullità dei contratti a valle, perché in tale precedente vi era una diretta ed immediata corrispondenza tra le disposizioni contrattuali e le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza, il contratto a valle (nella specie una fideiussione) era interamente o parzialmente riproduttivo dell’intesa a monte, dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza, l’atto negoziale era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Con la conseguenza che nel caso dell’Euribor, nell’indagine relativa al nesso causale tra comportamento e danno ingiusto, non è possibile applicare pedissequamente la sentenza delle sezioni unite n. 2207 del 2005 che ha risolto il problema del rapporto tra l’intesa illecita ed i contratti a valle (i Folgevertrage) nel senso dell’inscindibilità di questi ultimi rispetto alla volontà anticoncorrenziale residente a monte, la quale trova, appunto, il suo momento di realizzazione massima nella necessitata ed inconsapevole adesione del consumatore finale . Il giudice deve individuare l’intesa illecita come condotta preparatoria rispetto alla condotta finale, costituita dall’effettiva manipolazione dell’Euribor, e configurare il danno nel maggior esborso a carico del finanziato, la cui ingiustizia sia prodotta (nei sensi sopra esposti) dalla lesione all’interesse giuridicamente protetto ad un mercato liberamente competitivo”.
Il ragionamento del P.G. è completamente errato in quanto presuppone e considera proponibile da parte del contraente “a valle” la sola azione extra contrattuale di risarcimento del danno nei confronti del soggetto manipolante.
E’ improprio il riferimento al D. Lgs. 3/2017 essendo entrato in vigore il 3/2/2017 ed applicandosi “alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore”.
La Direttiva 2014/104/UE all’art. 22 “applicazione temporale” prevede poi espressamente che “Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente. Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014”.
In ogni caso, se anche non vi fosse questo problema temporale, le norme citate non potrebbero essere applicate al caso di specie regolando la sola responsabilità extracontrattuale e non anche quella contrattuale, che è quella concretamente proposta nella causa al giudizio della S.C..
Bisogna quindi valutare il problema della connessione tra l’intesa vietata a monte ed il contratto “a valle” in modo diverso da come prospettato dal P.G..
Argomento inedito, e decisivo, a favore del fatto che i contratti “a valle” siano il presupposto necessario senza il quale l’Autorità Antitrust non si sarebbe occupata della manipolazione dei tassi Euribor è il seguente: se le quotazioni euribor fossero rimaste un fatto “interno” alle banche che lo quotano, la Commissione Antitrust non si sarebbe occupata del problema.
E’ proprio il fatto che i tassi Euribor siano presi a riferimento da un numero elevatissimo di contratti il motivo per il quale la Commissione Antitrust si è occupato della loro manipolazione, per cui la prova del collegamento tra i contratti “a valle” e l’accordo vietato è data dalla stessa decisione della Commissione Antitrust.
Per l’art. 101 TFEU “sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese… che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi ovvero altre condizioni di transazione. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu’ del presente articolo sono nulli di pieno diritto”.
Poiché i divieti sanciti dagli artt. 101 e 102 TFUE sono atti a produrre effetti nei rapporti tra i singoli, essi attribuiscono a questi direttamente dei diritti che i giudici interni devono tutelare (sentenza C. Giustizia 30/01/1974 causa 127/73), come peraltro prevede espressamente l’art. 6 del Reg. CE del Consiglio n. 1/2003.
Ne consegue che i contraenti dei contratti “a valle” legittimamente possono chiedere ex art 101 TFUE l’accertamento della nullità sia delle quotazioni inviate dalle banche manipolanti dal 29/09/2005 al 30/05/2008, che la nullità delle quotazioni euribor ufficiali pubblicate in tale intervallo, quali conseguenze delle decisioni della CE.
I singoli contraenti sono poi pienamente legittimati a rilevare la nullità dell’indice esterno euribor perché attraverso il rinvio ad essi diventano parte del contratto concluso.
La S.C. con l’ordinanza n. 34889/2023 sembra “sposare” questo orientamento quando afferma che le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 della Commissione Antitrust della Comunità Europea sono da considerarsi “prove privilegiate” a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi manipolati ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato la banca con il quale è stato stipulato il contratto ” a valle” dell’intesa vietata, giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 L. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte, come stabilito già dalla sentenza n. 29810/2017 della Corte di Cassazione.
Sono concetti già espressi anche dalle SS.UU. n. 41994/2021 che come noto si sono occupate della nullità delle fideiussioni conformi al c.d. “schema ABI” ma che hanno fissato principi generali valevoli per tutte le cause “antitrust”.
Nel giudizio risolto dalle SS.UU. la banca convenuta aveva eccepito che l’unico rimedio esperibile per l’utente bancario fosse quello risarcitorio.
Le SS.UU. hanno chiarito che legittimati attivi sono non solo gli imprenditori, ma anche i consumatori, che possono far valere i propri diritti sia in termini di risarcimento del danno nei confronti di chi ha posto in essere la condotta vietata, sia citando in giudizio la propria controparte contrattuale (che puo’ anche non aver fatto parte dell’intesa vietata) al fine di farne valere la nullità nella misura in cui abbia effetti nel contratto concluso tra le parti.
Come hanno stabilito le SS.UU. n. 41994/2021 “l’art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, laddove stabilisce che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto», costituisce una chiara applicazione del diritto eurounitario, il quale – come statuito dalla citata giurisprudenza europea – afferma che la nullità (sancita, dapprima dall’art. 85, n. 2 del Trattato di Roma, dipoi dall’art. 81 del Trattato CE, infine dall’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) è assoluta, e che l’accordo che ricada sotto questa disposizione è privo di effetti nei rapporti fra i contraenti e «non può essere opposto ai terzi». Si tratta, invero, proprio di quella nullità «ad ogni effetto» che sancisce la norma nazionale succitata, e che si riverbera sui contratti stipulati a valle dell’intesa vietata anche con soggetti terzi, estranei all’atto a monte, ma ai quali tale atto non è comunque opponibile”.
I “terzi” sopra indicati non sono altro che tutti coloro che non fanno parte dell’accordo vietato, ma che ne risentono comunque gli effetti avendo indicizzato ed integrato il proprio contratto mediante il rinvio all’indice esterno Euribor.
Quindi sono nulle non solo le quotazioni concordate dalle banche manipolatrici, e quindi le quotazioni inviate tempo per tempo nell’intervallo 29/9/2005 – 30/5/2008 dalle banche manipolatrici all’EMMI (l’ente privato che quota i tassi euribor) ma sono nulli anche gli effetti immediati di tali tassi manipolati, e quindi le quotazioni euribor ufficiali determinate dall’EMMI facendo fare la media alle quotazioni inviate sia dalle banche non manipolanti che dalle banche manipolanti.
A “cascata” una volta dichiarato nullo il parametro esterno Euribor cui il contratto fa riferimento per il calcolo degli interessi da applicarsi al contratto di mutuo, esso è da dichiararsi necessariamente ex artt 1346 e 1418 cc nullo, in tal modo superando le questioni poste alla base della giurisprudenza non favorevole formatasi sulla nullità dei contratti indicizzati con i tassi Euribor.
Se la nullità del contratto deriva dalla nullità dell’indice esterno diventa irrilevante che la banca convenuta abbia o meno partecipato all’intesa vietata che ha dato luogo a quella nullità, o che vi sia stata una effettiva restrizione della libertà di scelta del mutuatario.
Una volta accertata la nullità dei tassi Euribor per contrarietà all’art. 101 TFUE e alla L. 287/1990 la nullità che colpisce il mutuo non deriva più dall’intesa vietata ma è contrattuale, non potendosi più calcolare il tasso di interesse essendo venuto meno l’indice di riferimento esterno.
Nullità contrattuale che sia l’imprenditore che il consumatore possono invocare non dovendo come stabilito da SS.UU. 41994/2021 necessariamente affidarsi ad un’azione risarcitoria nei confronti del soggetto che ha dato luogo alla nullità dell’indice esterno al contratto.
Concludendo:
— per SS.UU. 2207/2005 la legge antitrust è invocabile non solo dagli imprenditori ma anche dagli utenti finali che abbiano subito un pregiudizio; nel caso di specie il pregiudizio è l’utilizzo di un parametro Euribor non attendibile in quanto manipolato; quindi ad essere pregiudicato non è solo l’utente bancario ma anche la banca che ha diritto a vedere applicato un parametro non manipolato;
— per SS.UU. 42994/2021 la nullità ex art 101 Tfue è assoluta e non può essere opposta ai terzi se ha se hanno subito effetti; quindi il terzo ha legittimazione attiva a fare valere la nullità delle intese vietate, purché non sia completamente estraneo ai loro effetti, e non lo è in quanto a seguito del rinvio ai tassi Euribor manipolati subisce gli effetti della condotta sanzionata dalla CE;
— trattandosi di azione contrattuale l’attore non deve quindi provare che i tassi Euribor sono stati manipolati al rialzo ma deve provare solo la manipolazione che per Cass 34889/2023 è provata dalle decisioni dell’Antitrust.
— In ogni caso la prova che i contratti bancari in genere (mutuo, leasing e derivati) siano applicazione dell’intesa vietata è dato dalla stessa decisione della commissione antitrust: se i tassi Euribor non fossero stati presi a riferimento nei contratti bancari la commissione antitrust non avrebbe avuto alcun interesse ad occuparsi della vicenda. Si tratta quindi di una questione antitrust solo e perché mediante la manipolazione dei tassi Euribor sono stati manipolati i contratti bancari che vi hanno fatto riferimento. Se i tassi Euribor non fossero stati un tasso di mercato ma solo un indice interno alle banche del panel e non applicato nei contratti l’accordo sulla loro quotazione sarebbe rimasto un fatto interno non rilevante ai fini della legge antitrust.
Quindi i contratti bancari “a valle” della quotazione dei tassi Euribor sono il presupposto implicito necessario senza i quali l’Antitrust non avrebbe comminato nessuna sanzione.
C è quindi un collegamento funzionale diretto tra l’intesa vietata ed i contratti indicizzati con l’ Euribor in quanto mediante l’inserimento in contratto questi tassi diventano parte di esso e legittimano quindi il contraente a lamentarsi della loro manipolazione essendo gli utenti finali legittimati a lamentarsi delle violazioni all’art 101 Tfue e della legge 287/1990 come espressamente dispone SS.UU. 41994/2021.
Questa sentenza va quindi applicata in modo diverso a quanto previsto per le fideiussioni omnibus.
Queste ultime sono contratti in sé leciti che diventano illeciti se si dimostra che è ridotta la capacità di scelta dell’utente finale che si vede proposto sempre lo stesso schema di contratto.
Nel caso che ci riguarda invece il collegamento funzionale è diretto in quanto mediante il rinvio contrattuale al parametro esterno Euribor manipolato questo entra a far parte dell’accordo negoziale, e può quindi essere dichiarato nullo ad istanza di uno dei contraenti essendo di per se illecito in quanto contrario all’art. 101 Tfue e alla L. 287/1990.
Tornando alle contestazioni iniziali l’utente bancario – attore non deve provare l’effettiva manipolazione (ne se sia avvenuta al rialzo o al ribasso) di tutte le quotazioni Euribor e dei tenori compresi tra il 29/9/2005 ed il 30/5/2008, avendo la Commissione Antitrust affermato chiaramente che la manipolazione (punti 36-40 decisione del 4/12/2013) sia avvenuta in tale ambito temporale.
Piuttosto la banca convenuta, ad avviso dello scrivente, avrebbe dovuto dimostrare che i tassi Euribor dedotti in contratto, nelle date alle quali le rate fanno riferimento nell’intervallo 29/9/2005 – 30/5/2008, non sono stati manipolati, valendo le decisioni dell’Antitrust come prova privilegiata ma non assoluta.

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